Ogni anno nei periodi consentiti, finita l’estate e dopo le feste di Natale, i negozi di abbigliamento e simili mettono in svendita gli articoli rimasti.
Di per sé questa sarebbe un’occasione ghiotta sia per il consumatore che per il commerciante: il primo perché potrebbe risparmiare comperando vestiti o altra merce con una bella riduzione, il secondo perché recupera il costo di acquisto della merce ormai disassortita, limitando le perdite. Insomma un’occasione utile per tutti.
Ma certe resse, certi affollamenti, certe lunghissime code dove c’è bisogno anche della polizia, sono giustificati?
I saldi sono convenienti solo se si è in grado di controllare il prezzo precedente. È troppo facile aumentarlo per poi applicare lo sconto.
Inoltre i saldi non offrono mai l’assortimento completo.
Questo «difetto» però garantisce l’equità dell’operazione in corso. Esistono infatti aziende specializzate nell’organizzare proprio la vendita in saldo, montando la scena con striscioni, manifesti, paginoni sui giornali, offrendo invece merce di scarto o di recupero, non appartenente in origine a quel determinato negozio. Questa è una frode che lede il diritto del consumatore.
Non comprate niente in saldo se non siete sicuri che sia quello che comprate di solito, o che avevate già visto.
Le liquidazioni vengono effettuate anche quando in realtà il negozio non chiude, non cede, non si trasferisce o non deve essere ristrutturato.
Basta un pretesto come il cambiamento della moquette, o il rinnovo delle vetrine per mettere i cartelli fuori. Di solito ci sono pochi modi di controllare che tutto sia vero. Ci sono negozi che «liquidano» durante tutto l’anno, continuamente!
Per le vendite promozionali non ci dovrebbe essere bisogno di grandi manifesti. Se si decide di «promuovere» certi articoli, si indicano bene in una parte definita del negozio e si vendono a prezzi più bassi.
Entrando in un negozio che propone queste vendite «speciali» tenete presenti alcuni consigli.
Non comprate articoli fuori moda, anche se a prezzo bassissimo; non li indossereste. Non acquistate merce scadente.
Si possono fare buoni affari con certi articoli, come le scarpe, se trovate il vostro numero. Controllate bene che la scarpa non abbia difetti e che sia della misura giusta. Se scoprite, dopo averla acquistata che è difettosa, avete diritto al cambio, o ai vostri soldi.
Leggete bene i testi dei cartelli esposti, molto si gioca sull’equivoco: saldi «fino all’80%», «CEDE» scritto in grande e «TUTTA LA MERCE» in piccolo, fingendo una cessione dell’attività che non c’è. Di roba scontata all’80% non se ne trova, o sono solo calzini schifosissimi, cosette da nulla.
Durante i saldi sono più proficui i primi giorni, se conoscete bene i negozi e i grandi magazzini. Danno più garanzia quelli che applicano lo sconto in percentuale sul prezzo già fissato, senza togliere il cartellino precedente.
Anche se ribassata, la merce deve poter essere controllata accuratamente, è un vostro diritto.
Se volete pagare con la carta di credito, non vi si possono opporre rifiuti, perché è concesso da una clausola chiara del contratto di utilizzo. Anche il cartello «la merce in saldo non si cambia» è un abuso. Le regole sociali valgono sempre, anche in liquidazione, saldo o promozione.
Soprattutto nel periodo dei saldi, sono diffuse le discussioni tra negozianti e consumatori sul rimborso di prodotti difettosi. Le scuse avanzate dai negozianti vertono principalmente sull’impossibilità di cancellare lo scontrino fiscale perché già battuto sulla cassa oppure sul fatto che la merce scontata non può essere perfetta.
I più tolleranti sono disponibili al rimborso, purché fatto in giornata, prima della chiusura dei conti.
Qualora il prodotto non si possa sostituire perché la merce non è più disponibile, al cliente viene rilasciato un «buono» di spesa valido per un anno, che è il limite della prescrizione del credito.
Potrebbe andare bene per qualcuno, ma se il cliente desiderava proprio quell’oggetto ben definito è come avere buttato via i soldi.
Non è corretto, tuttavia, che si faccia finta di non conoscere gli articoli del Codice Civile (1490 e 1493), secondo i quali i commercianti:
— sono responsabili del difetto del prodotto, anche se venduto a prezzo scontato;
— sono tenuti a rimborsare il prezzo.
Inoltre i commercianti sono obbligati al rimborso di un difetto segnalato entro otto giorni dalla data di acquisto comunque entro otto giorni dalla scoperta dello stesso, se emerge più tardi ed entro un anno. La scusa del registratore di cassa non regge perché alle operazioni di «storno e di rimborsi» corrispondono tasti appositi e si possono applicare sia il giorno stesso, prima della chiusura dei conti, sia nei giorni successivi, scrivendolo se necessario nel registro dei corrispettivi.
Le varie scuse «Ho già chiuso la cassa», «Non posso restituire denaro incassato» sono insostenibili, anche se all’ordine del giorno.